Legge e Diritto – In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale.
Legge e Diritto – In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale. Come da unanime giurisprudenza si ha falsità materiale quando il documento pubblico sia stato alterato dopo la sua formazione , mentre si ha falsità ideologica quando nel documento pubblico sono contenute attestazioni o dichiarazioni, non veritiere, di fatti non accaduti nella realtà, o al contrario non siano contenute, per omissione , attestazioni o dichiarazioni su fatti realmente accaduti nella realtà e di cui si era -per obbligo- tenuti a redigere. I registri nosologici (definizione con la quale vengono identificati anche i registri in dotazione a ciascun ambulatorio ospedaliero per certificare le prestazioni ivi effettuate ai pazienti), sono atti pubblici ...