Il risarcimento per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo del 2001 n. 89 (legge Pinto).

 

Il risarcimento per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo del 2001 n. 89 (legge Pinto).


La legge 24 marzo del 2001 n. 89 (legge Pinto), ha introdotto un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del processo.

Lo scopo di questa legge è di tutelare il giusto principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e dell’art. 111 della nostra costituzione (il giusto processo).

Indipendentemente dal grado in cui si concludono, il procedimento disposto dalla legge Pinto si applica alle controversie civili, ai procedimenti penali, ai procedimenti amministrativi, alle procedure fallimentari, e ai procedimenti tributari...

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Stefano Ligorio.


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