La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia.
La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia. La Cassazione n. 14278/2011 (anche Cassazione n. 20540/2014), ha stabilito che anche il minore, lo studente, o il disoccupato vittime di un sinistro e che abbiano riportato lesioni permanenti di non lieve entità hanno ugualmente diritto -pur non essendo nella possibilità di poter provare un reddito e quindi un guadagno da lavoro- al risarcimento del danno patrimoniale sotto l’aspetto del lucro cessante come diretta conseguenza dell’evento lesivo, e ha statuito che , in tutti questi casi in cui non è dimostrabile un reddito da lavoro, il parametro da seguire, nella quantificazione di tale tipologia di danno, sia di tipo generale dovendo adottarsi: “ il parametro equitativo del triplo della pensione sociale … che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa...