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In tema di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, o psicotrope, quando qualificare il reato da comma 1 o da comma 5 ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990?

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  In tema di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, o psicotrope, quando qualificare il reato da comma 1 o da comma 5 ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990? In tema di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope , ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990,  si assiste   a una non sempre conforme e non sempre corretta applicazione della norma in oggetto , emergendo evidenti e confusionarie disparità, nei vari tribunali italiani, in ordine alle sentenze di condanna, in tal senso, emesse. Difatti, in molti tribunali viene qualificato con preminenza, ai fini della gravità del reato, il mero dato  qualitativo   e   quantitativo  delle sostanze stupefacenti detenute e trafficate. In realtà, secondo la giurisprudenza, unitamente al summenzionato dato  qualitativo  e  quantitativo , ai fini della corretta qualificazione del reato (ovvero se trattasi di reato di cui al co. 1 o al co. 5 del citato art. 73 del D.P.R. n. 309/1990) vanno precisam