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La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima.

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  La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima. Le Sezioni Unite hanno più volte evidenziato che la registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima: Cassazione n. 7239 del 1999 e Cass. n. 36747 del 24-09-2003:  < le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite  ed hanno lo stesso valore di una nota scritta ; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice> . Cassazione sez. II penale, sentenza 2 marzo – 10 giugno 2016, n. 24288:  <Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che,  i