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La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia.

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  La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia. La Cassazione n. 14278/2011 (anche Cassazione n. 20540/2014),  ha stabilito che anche il minore, lo studente, o il disoccupato  vittime di un sinistro e  che   abbiano riportato lesioni permanenti di non lieve entità hanno ugualmente diritto  -pur non essendo nella possibilità di poter provare un reddito e quindi un guadagno da lavoro-  al risarcimento del danno patrimoniale sotto l’aspetto del lucro cessante  come diretta conseguenza dell’evento lesivo,  e ha statuito che , in tutti questi casi in cui non è dimostrabile un reddito da lavoro,  il parametro da seguire, nella quantificazione di tale tipologia di danno, sia di tipo generale dovendo adottarsi:  “ il parametro equitativo del triplo della pensione sociale … che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa...