La responsabilità professionale dell’avvocato ai sensi degli artt. 2230 (e seguenti),1176, 1218, 2236, e 2946, del codice civile.

 

La responsabilità professionale dell’avvocato ai sensi degli artt. 2230 (e seguenti),1176, 1218, 2236, e 2946, del codice civile.



La responsabilità professionale dell’avvocato si fonda sul contratto che lo lega al proprio assistito in virtù del quale si impegna a prestare, in tutta diligenza, competenza, e perizia, la propria opera professionale, sia giudiziale, sia stragiudiziale, in favore del suo cliente.

Questo rapporto è regolato dall’art. 2230 c.c., e seguenti, contenente le norme sul mandato.

La responsabilità professionale dell’avvocato è rubricata, invece, agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c..

Nel dettaglio, l’articolo 1176 c.c., che si occupa della diligenza nell’adempimento, sancisce che: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la...

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Stefano Ligorio.

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