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Alcuni articoli, di Stefano Ligorio, su: Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Giurisprudenza, Processo Civile, Risarcimento del Danno, Malasanità, CEDU…

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  Legge e Diritto – Il risarcimento per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo del 2001 n. 89 (legge Pinto). Legge e Diritto – La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia. Legge e Diritto – ‘Giustizia’ nella giustizia civile.. Legge e Diritto – L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile. Legge e Diritto – Modifica del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’ ai sensi dell’ex art. 183 del c.p.c. Legge e Diritto – Suprema Corte di Cassazione su modifica del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’. Legge e Diritto – Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile. Legge e Diritto – In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Legge e Diritto – Il principio di non contestazione -art. 115 c.p

Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-.

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  Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-. L’ art. 115 c.p.c. stabilisce il principio di non contestazione : “ salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita …”, ovvero che  il giudice, nel giungere alla decisione, deve valutare non solo le prove proposte dalle parti ,  ma anche i fatti non specificatamente contestati ,  i quali divenendo  (tra le parti), dunque,  pacifici assumono la forma di prova raggiunta ... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.

L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile.

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L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile. Nell’atto di citazione, di un processo civile -art. 163 c.p.c.-, l’avvocato diligente, oltre a dover fare molta attenzione nell’esporre quanto previsto dal co. 3, dell’art. 163 c.p.c., ai n.  1, 2, 6  e  7 , deve soprattutto, quanto più compiutamente possibile, ivi ‘cristallizzarvi’ i fondamentali elementi costitutivi, ovvero il ‘ petitum ‘ e la ‘ causa petendi ‘ (di cui ai n.  3  e  4  sempre del citato co. 3 -art. 163 c.p.c.-; mentre l’indicazione dei mezzi di prova, di cui al n. 5, può avvenire, invece, anche in un secondo momento, dato che le parti possono produrre documenti e chiedere mezzi istruttori, non proposti negli atti introduttivi, nei termini indicati dall’ex art. 183 co. 6 c.p.c.)... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.  

‘Giustizia’ nella giustizia civile…

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  ‘Giustizia’ nella giustizia civile… Chi scrive crede che nel sistema giustizia italiano, in cui la tempistica per arrivare a una decisione in un processo civile a volte è ‘infinita’, si dovrebbe assolutamente dare, e a dire il vero è già previsto (ma nel nostro Paese si sa…!!!), una sorta di priorità di urgenza (come è anche previsto per altre circostanze nel penale), verso quei procedimenti il cui oggetto è un grave danno subito alla salute di un individuo, il quale ovviamente ha tutta una serie di ripercussioni, sia fisiche, sia psichiche, e che proprio per via di ciò, subisce, nel caso di lungaggine del processo, un ulteriore ed estenuante dolore e sofferenza, diversamente evitabili, del tutto, o quasi del tutto... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.

Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile.

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  Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile. La locuzione ‘ ne bis in idem ‘ esprime un principio del diritto per via del quale un giudice non può decidere due volte sulla stessa ‘azione’ se si è formata la cosa giudicata, in altre parole, rappresenta il divieto di riproporre una domanda giudiziale su una questione che sia stata già giudicata con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, poniamo il caso, in tema di risarcimento del danno nel processo civile, che successivi nuovi danni, insorti dalla data in poi del deposito dell’originario atto di citazione, per negligenza e/o imperizia del nostro avvocato, o per ragionevoli altre motivazioni (come nel caso di insorgenza di nuovi danni in corso di causa e/o successivi alla data dell’udienza per la precisazione delle conclusioni), non siano stati... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.