La frode processuale art. 374 c.p.

 

La frode processuale art. 374 c.p.



L’art. 374 c.p. recita: “Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni”.

La norma è diretta a tutelare la genuinità delle fonti tramite le quali si fonda, o si può fondare, il convincimento del giudice in ordine a determinati elementi di prova.

Il reato si integra con l’artificiosa alterazione, o trasformazione materiale, dello stato...

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Stefano Ligorio.

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