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La frode processuale (art. 374 c.p.).

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  Da un articolo di   Stefano Ligorio   - La frode processuale (art. 374 c.p.). L’art. 374 c.p. recita:  “ Chiunque,  nel corso di un procedimento civile   o amministrativo  al fine di trarre in inganno il giudice   in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o delle cose o delle persone, è punito,   qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge,  con la reclusione da uno a cinque anni ” . La norma è diretta a tutelare la genuinità delle fonti tramite le quali si fonda, o si può fondare, il convincimento del giudice in ordine a determinati elementi di prova. Il reato si integra con l’artificiosa alterazione, o trasformazione materiale, dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone ,  allo scopo di trarre in inganno il giudice nel corso delle ispezioni giudiziali, degli esperi...

La frode processuale art. 374 c.p.

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  La frode processuale art. 374 c.p. L’art. 374 c.p. recita:  “Chiunque,  nel corso di un procedimento civile  o amministrativo  al fine di trarre in inganno il giudice  in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o delle cose o delle persone, è punito,  qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge,  con la reclusione da uno a cinque anni ”. La norma è diretta a tutelare la genuinità delle fonti tramite le quali si fonda, o si può fondare, il convincimento del giudice in ordine a determinati elementi di prova. Il reato si integra con l’artificiosa alterazione, o trasformazione materiale, dello stato... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.