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In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale.

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  In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale. Come da unanime giurisprudenza si ha  falsità materiale  quando  il documento pubblico sia stato alterato dopo la sua formazione , mentre si ha  falsità ideologica  quando nel documento pubblico sono contenute attestazioni o dichiarazioni, non veritiere, di fatti non accaduti nella realtà,  o al contrario non siano contenute, per omissione , attestazioni o dichiarazioni su fatti realmente accaduti nella realtà e di cui si era -per obbligo- tenuti a redigere. I  registri nosologici  (definizione con la quale vengono identificati anche i registri in dotazione a ciascun ambulatorio ospedaliero per certificare le prestazioni ivi effettuate ai pazienti),  sono atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso ,  in quanto equiparati al