L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile. Nell’atto di citazione, di un processo civile -art. 163 c.p.c.-, l’avvocato diligente, oltre a dover fare molta attenzione nell’esporre quanto previsto dal co. 3, dell’art. 163 c.p.c., ai n. 1, 2, 6 e 7 , deve soprattutto, quanto più compiutamente possibile, ivi ‘cristallizzarvi’ i fondamentali elementi costitutivi, ovvero il ‘ petitum ‘ e la ‘ causa petendi ‘ (di cui ai n. 3 e 4 sempre del citato co. 3 -art. 163 c.p.c.-; mentre l’indicazione dei mezzi di prova, di cui al n. 5, può avvenire, invece, anche in un secondo momento, dato che le parti possono produrre documenti e chiedere mezzi istruttori, non proposti negli atti introduttivi, nei termini indicati dall’ex art. 183 co. 6 c.p.c.)... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.
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