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L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

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  L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Con la proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del co. 1 dell’art. 2943 c.c. (“ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo “) scaturisce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste  a due effetti: la citazione a giudizio provoca non solo l’interruzione del termine di prescrizione,  ma comporta, quale  conseguenza ulteriore e concorrente, anche la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo,  e precisamente   “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”  -ai sensi dell’art. 324 c.p.c.-  ( cfr . co. 2 dell’art. 2945 c.c.; Cass. civ. n. 28336/11). Il nuovo termine di