La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima.

 

La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima.



Le Sezioni Unite hanno più volte evidenziato che la registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima:

Cassazione n. 7239 del 1999 e Cass. n. 36747 del 24-09-2003: <le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice>.

Cassazione sez. II penale, sentenza 2 marzo – 10 giugno 2016, n. 24288: <Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione...

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Stefano Ligorio.

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