La frode processuale art. 374 c.p.
La frode processuale art. 374 c.p. L’art. 374 c.p. recita: “Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni ”. La norma è diretta a tutelare la genuinità delle fonti tramite le quali si fonda, o si può fondare, il convincimento del giudice in ordine a determinati elementi di prova. Il reato si integra con l’artificiosa alterazione, o trasformazione materiale, dello stato... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.