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L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile.

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L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile. Nell’atto di citazione, di un processo civile -art. 163 c.p.c.-, l’avvocato diligente, oltre a dover fare molta attenzione nell’esporre quanto previsto dal co. 3, dell’art. 163 c.p.c., ai n.  1, 2, 6  e  7 , deve soprattutto, quanto più compiutamente possibile, ivi ‘cristallizzarvi’ i fondamentali elementi costitutivi, ovvero il ‘ petitum ‘ e la ‘ causa petendi ‘ (di cui ai n.  3  e  4  sempre del citato co. 3 -art. 163 c.p.c.-; mentre l’indicazione dei mezzi di prova, di cui al n. 5, può avvenire, invece, anche in un secondo momento, dato che le parti possono produrre documenti e chiedere mezzi istruttori, non proposti negli atti introduttivi, nei termini indicati dall’ex art. 183 co. 6 c.p.c.)... Continua a leggere l'articolo originale ... Stefano Ligorio.  

L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

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  L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Con la proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del co. 1 dell’art. 2943 c.c. (“ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo “) scaturisce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste  a due effetti: la citazione a giudizio provoca non solo l’interruzione del termine di prescrizione,  ma comporta, quale  conseguenza ulteriore e concorrente, anche la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo,  e precisamente   “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”  -ai sensi dell’art. 324 c.p.c.-  ( cfr . co. 2 dell’art. 2945 c.c.; Cass. civ. n. 28336/11). Il nuovo termine di