Post

Visualizzazione dei post con l'etichetta giudizio

L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Immagine
  L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Con la proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del co. 1 dell’art. 2943 c.c. (“ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo “) scaturisce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste  a due effetti: la citazione a giudizio provoca non solo l’interruzione del termine di prescrizione,  ma comporta, quale  conseguenza ulteriore e concorrente, anche la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo,  e precisamente   “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”  -ai sensi dell’art. 324 c.p.c.-  ( cfr . co. 2 dell’art. 2945 c.c.; Cass. civ. n. 28336/11). Il nuovo termine di

In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

Immagine
  In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Secondo Cassazione sez. 3 civ. 18-01-2011, n. 1083:  “… Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova … le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte . Una volta escluso che l’incremento della somma richiesta (c.d. petitum mediato) integri una mutatio libelli, è del tut