L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Con la proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del co. 1 dell’art. 2943 c.c. (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo“) scaturisce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste a due effetti:
la citazione a giudizio provoca non solo l’interruzione del termine di prescrizione, ma comporta, quale conseguenza ulteriore e concorrente, anche la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo, e precisamente “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” -ai sensi dell’art. 324 c.p.c.- (cfr. co. 2 dell’art. 2945 c.c.; Cass. civ. n. 28336/11).
Il nuovo termine di prescrizione, dunque, inizierà a decorrere...
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Stefano Ligorio.