In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Secondo Cassazione sez. 3 civ. 18-01-2011, n. 1083: “…Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova…le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. Una volta escluso che l’incremento della somma richiesta (c.d. petitum mediato) integri una mutatio libelli, è del tutto irrilevante operare un raffronto…tra quanto era stato originariamente domandato al momento dell’atto di citazione…Non questo è l’elemento determinante; ciò che conta è che, domandando una somma maggiore, non si introducano nuovi temi di indagine, tali da menomare il diritto della difesa dell’altra parte…”,
per cui, la mera variazione quantitativa...
Continua a leggere l'articolo originale...
Stefano Ligorio.