In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale.
In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale.
Come da unanime giurisprudenza si ha falsità materiale quando il documento pubblico sia stato alterato dopo la sua formazione, mentre si ha falsità ideologica quando nel documento pubblico sono contenute attestazioni o dichiarazioni, non veritiere, di fatti non accaduti nella realtà, o al contrario non siano contenute, per omissione, attestazioni o dichiarazioni su fatti realmente accaduti nella realtà e di cui si era -per obbligo- tenuti a redigere.
I registri nosologici (definizione con la quale vengono identificati anche i registri in dotazione a ciascun ambulatorio ospedaliero per certificare le prestazioni ivi effettuate ai pazienti), sono atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso, in quanto equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza...
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Stefano Ligorio.